1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che utilizzano personale precario, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano le dotazioni organiche, già rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dei relativi provvedimenti di attuazione, dei posti relativi al personale non di ruolo in servizio in ciascuna categoria o qualifica funzionale alla data del 31 dicembre 2005, tenendo conto dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU), ivi compresi i lavoratori stabilizzati per sessanta mesi, dei dipendenti con contratti a tempo determinato, dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di collaborazione a progetto.
1. Per la stabilizzazione del personale precario nelle categorie o qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono, entro sei mesi dall'approvazione della nuova dotazione organica, procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro
1. La copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge è assicurata da ciascuna pubblica amministrazione interessata nell'ambito delle risorse già impegnate per oneri relativi al personale alla data del 31 dicembre 2005 e nel rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2005, n. 266.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.